L’Inps riconosce il mantenimento del diritto all’indennità di accompagnamento (legge 11 febbraio 1980, n. 18), anche in presenza di ricovero gratuito, nell’ipotesi di non esaustività dell’assistenza fornita dalla struttura sanitaria, previo rilascio di idonea documentazione da parte della medesima struttura di ricovero.
La prestazione non deve essere sospesa in due ipotesi:
- nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita;
- qualora la presenza del/dei genitore/i per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.
Con il Messaggio 26 settembre 2023 n. 3347, l’Istituto ha comunicato la realizzazione di una nuova procedura telematizzata, che consente agli assistiti di comunicare i periodi di ricovero in cui sussistono le suddette condizioni.
La c.d. “dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica” (o convenzionata) deve essere presentata dagli utenti titolari di indennità di accompagnamento (o dall’amministratore di sostegno/rappresentante legale) al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, accedendo al sito www.inps.it con la propria identità digitale e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.
Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata alla dichiarazione telematica esclusivamente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Non devono essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.