Nella G.U. n. 128 del 19/05/2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Decreto Rilancio”).
Il provvedimento contiene le seguenti misure.
CASSA INTEGRAZIONE
Sono confermate le 9 settimane di trattamento d’integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario in ambito FIS, con causale Covid-19, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto.
Per le aziende che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane, è prevista la possibilità di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid-19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020.
Per un totale, quindi, di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.
Inoltre, sono previste 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid-19 che però potranno essere utilizzate a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per far fronte a riduzioni o sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica.
L’articolazione temporale (5 + 4 settimane) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid-19 anche per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (per un totale di 18 settimane consecutive).
Come da anticipazioni, è confermato che spetta l’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale Covid-19.
Novità anche per la cassa integrazione in deroga: l’accordo tra il Governo e le Regioni consente ai datori di lavoro di rivolgersi direttamente all’INPS per velocizzare i tempi di erogazione. I periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall’INPS, che riceve dai datori di lavoro la domanda in via telematica con la lista dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. Sarà sempre l’INPS a provvedere all’erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. Se dal monitoraggio l’INPS verificherà che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, non potrà autorizzare altra Cigd.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
È stato prorogato dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il periodo di divieto di licenziamenti individuali e collettivi.
Il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia receduto dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Proroga di 2 mesi per i trattamenti di Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile scorsi.
CONTRATTI A TERMINE
Per far fronte al riavvio delle attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020.
La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.
INDENNITÀ AUTONOMI
Sarà erogata anche per il mese di aprile l’indennità di 600 euro in favore dei soggetti già destinatari dell’indennità nel mese di marzo (professionisti e lavoratori co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali). Nello specifico:
- ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
- ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
- ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 30 del Decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
- a lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020;
- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo è riconosciuta una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020;
- è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
- ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma. Tutte le indennità sopra descritte non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. Inoltre, si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Infine, per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex art. 96 del Decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
BONUS LAVORO DOMESTICO
A sostegno dei lavoratori domestici è introdotta un’indennità pari a 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore di coloro che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
SMART WORKING
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, avranno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La prestazione lavorativa in forma agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Per i datori di lavoro pubblici e privati, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.
EMERSIONE CONTRATTI DI LAVORO E REGOLARIZZAZIONE
I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri.
La regolarizzazione dei lavoratori stranieri potrà essere effettuata mediante il versamento di 500 euro per ogni lavoratore, un contributo forfettario che dovrà essere versato a seguito dell’istanza presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020.
Il Decreto prevede, altresì, che i cittadini stranieri, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata di 6 mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla presentazione dell’istanza.
REDDITO DI EMERGENZA
Per ottenere il Rem bisogna possedere cumulativamente i requisiti di seguito elencati:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- reddito familiare inferiore al Rem spettante;
- patrimonio mobiliare familiare per l’anno 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro;
- Isee inferiore a 15mila euro.
CONGEDO PARENTALE E BONUS BABY SITTER
È previsto l’innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Confermato e “potenziato” il c.d. bonus babysitter per venire incontro ai genitori che torneranno a lavorare mentre le scuole rimarranno chiuse. In particolare, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting passa da 600 a 1.200 euro e potrà essere utilizzato anche per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus baby-sitting in favore del personale sanitario aumenta, invece, da 1.000 a un massimo di 2.000 euro.
Inoltre, per contrastare la povertà educativa si punta anche a stanziare fondi ai comuni destinati a potenziare i centri estivi diurni (anche privati) destinati ad accogliere bambine e bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.
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