I genitori, anche affidatari, si vedranno riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, compresa la copertura della contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’INPS, in considerazione delle richieste pervenute da parte delle Amministrazioni Pubbliche, con il messaggio 27 luglio 2020, n. 2968 fornisce chiarimenti sugli obblighi contributivi e sulla valutabilità dei detti periodi ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto (TFS/TFR).
A tal fine, i periodi a retribuzione piena (primi 30 giorni entro i primi 6 anni di età del bambino), ed i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi 6 anni di età del bambino), sono interamente valutati ai fini delle prestazioni previdenziali in esame, con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e, nel secondo caso, anche della quota di tredicesima mensilità.
Quindi i periodi di congedo Covid-19 sono valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/ TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito.
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