L’INPS, con circolare del 29 maggio 2019, n. 78, fornisce chiarimenti sul regolamento della costituzione della rendita vitalizia che è finalizzata a riscattare i periodi di omissione contributiva caduti in prescrizione. Può essere richiesta dal datore di lavoro, dal lavoratore, anche nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione, e dai superstiti del lavoratore.
La facoltà di riscatto, precedentemente applicata ai rapporti di lavoro subordinato, è stata poi estesa:
- ai familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali;
- ai collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e ai collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili;
- a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata, non siano però obbligati al versamento diretto dei contributi, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo;
- agli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, dal 1° gennaio 2020.
Ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro. L’omissione contributiva lamentata deve essere dimostrata fornendo la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo per il quale si chiede la costituzione di rendita vitalizia, della qualifica posseduta nel periodo e della misura della retribuzione.
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