Si è deciso che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni e affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.
La durata del congedo obbligatorio per il padre nel 2018 è aumentata a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale).
Come precisa la circolare INPS 14 marzo 2013, n. 40, sono tenuti a presentare all’Istituto la domanda per il congedo papà soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS. Tutti i lavoratori per i quali, invece, le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In quest’ultimo caso spetterà ai datori di lavoro comunicare all’INPS, attraverso il flusso UNIEMENS, le giornate di congedo fruite.
Come conferma l’articolo 1, comma 354 della suddetta legge, inoltre, dal 2018 è prevista la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
Confermato, infine, che i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi del 2018, per le nascite e le adozioni e affidamenti avvenuti nel 2017.
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