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Compatibilità tra disoccupazione NASpI e DIS-COLL e il lavoro agricolo subordinato occasionale (LOAgri): i chiarimenti Inps

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By patronato2

La legge di bilancio per il 2023 ha introdotto l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) con lo scopo di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali nel biennio 2023-2024.

La nuova Circolare Inps 7 novembre 2023 n. 89 fornisce i chiarimenti circa la compatibilità delle prestazioni LoAgri con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

In linea generale, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato rappresentano attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

La platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole ricomprende anche i percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Inoltre, l’Inps ricorda che il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e che lo stesso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile. Pertanto, il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’Inps del compenso derivante dalle stesse.

Ne deriva che, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura nei limiti sopra individuati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza.

L’Inps, infine, precisa che la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

 

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