Accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, anche di tipo intermittente o come OTD (operai a tempo determinato) in agricoltura. Questo l’oggetto delle richieste di chiarimenti pervenute all’INPS, in merito alle quali si forniscono indicazioni con il messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.
In particolare, le indicazioni riguardano l’applicazione dell’istituto della sospensione della prestazione relativamente alle seguenti casistiche lavorative:
- richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità;
- lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente – con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione – per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera;
- compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale;
- percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura;
- percettore di NASpI che si rioccupi con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro.
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