Con il messaggio n. 3460 del 21 settembre 2018, l’INPS fornisce precisazioni in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASpI.
Il D.Lgs. n. 150/2015 stabilisce la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o d’impresa individuale dalla quale derivi “un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TU delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Con la circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194 l’Istituto ha precisato che tale reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nei limiti di 4.800 euro annui.
Pertanto, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TU delle imposte sui redditi, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.