L’INPS, con la circolare 18 ottobre 2018, n. 104 ha illustrato le modalità operative per la fruizione della riduzione contributiva sui premi di produttività (Legge 21 giugno 2017, n. 96).
L’Istituto precisa che la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, rientra nell’ambito di applicazione della decontribuzione.
Pertanto, il messaggio INPS 10 maggio 2019, n. 1817 chiarisce che, in linea con quanto previsto circa l’incidenza su tale aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano tale riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva.
Hai bisogno di supporto? Chiama il numero verde 800 180943 o trova la sede a te più vicina.