Dal 1° gennaio 2018 ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l’esposizione alle fibre di amianto viene riconosciuto lo stesso beneficio previdenziale previsto per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta, con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire il primo diritto utile a pensione, in base alle disposizioni vigenti.
Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici, il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
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