I messaggi 26 gennaio 2017, n. 368, 29 marzo 2017, n. 1412 e 10 agosto 2017, n. 3274 forniscono indicazioni in materia di esenzione dall’imposta sui redditi derivanti da trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e loro familiari superstiti.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, l’INPS non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta del 2016. Salvo diverse disposizioni dell’amministrazione finanziaria, quindi, l’Istituto non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 ancorché sia stato rilasciato il modello CU/2017.
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