L’art. 3 della Legge 68/1999 dispone che i datori di lavoro pubblico e privato, che occupano almeno 15 dipendenti, sono tenuti ad assumere lavoratori con disabilità. Attraverso il D.Lgs. n.185/2016 e a partire dall’8 ottobre 2016, le sanzioni per i datori di lavoro che violino l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili vengono aumentate da 62,77 € a 153,20 € per ogni giorno di carenza e per ogni lavoratore disabile non assunto. In caso di violazione relativa alla mancata copertura della quota d’obbligo, si applicherà inoltre una procedura di diffida (ex art. 13 d.lgs. 23/2004, n. 124) che prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. Per consulenza e inoltro dell’ istanza rivolgiti a patronato ANMIL.
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