L’Inail ha pubblicato un opuscolo e una brochure per fornire tutte le informazioni utili riguardo l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
L’Istituto ricorda che la legge n. 493/1999 ha introdotto per la prima volta in Europa il tema della tutela della salute contro i rischi da infortuni per invalidità permanente derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico. In particolare, l’assicurazione, la cui gestione è affidata all’Inail, è entrata in vigore dal 1° marzo 2001.
PER CHI È OBBLIGATORIA
L’assicurazione presso l’Inail è obbligatoria per tutte le persone che:
- hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni (coloro che compiono i 67 anni in corso d’anno devono provvedere comunque al pagamento del premio e la copertura assicurativa ha effetto sino al 31 dicembre dello stesso anno);
- svolgono a titolo gratuito e senza vincoli di subordinazione un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano;
- prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.
Tra i soggetti obbligati a iscriversi, sempre che si occupino in modo non occasionale della cura dell’abitazione, rientrano anche:
- i pensionati che non hanno superato i 67 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio coloro che sono in attesa di prima occupazione);
- gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano;
- i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di Integrazione Salariale (FIS);
- i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione (NASpI e Dis-Coll);
- i lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato.
Negli ultimi tre casi, i lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa.
L’OGGETTO DELLA TUTELA ASSICURATIVA
Oggetto dell’assicurazione sono esclusivamente gli infortuni avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè avvenuti nell’abitazione nella quale dimora la famiglia dell’assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).
IL PREMIO ASSICURATIVO
Il premio dovuto per l’assicurazione è pari a 24 euro. Il premio è annuale, non è frazionabile su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali.
In caso di prima iscrizione, il premio va versato nel momento in cui si maturano i requisiti assicurativi e la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento.
In caso di rinnovo dell’assicurazione, per mantenere la copertura assicurativa senza soluzione di continuità con l’anno precedente, il premio deve essere corrisposto entro il 31 gennaio. Se il premio viene versato dopo il termine del 31 gennaio, la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento.
Tuttavia, il premio è a carico dello Stato per le persone che presentano entrambi i seguenti requisiti:
- possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l’anno;
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l’anno.
LE RENDITE
Attualmente se dall’infortunio domestico deriva una inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 16% viene corrisposta all’assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria.
La rendita oscilla da un minimo di 119,23 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.454,08 euro, per inabilità del 100%.
Ai titolari di rendita per inabilità permanente assoluta al 100%, che versano in una o più condizioni menomative previste dalla legge è corrisposto l’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC). Attualmente l’importo dell’assegno è pari a 632,94 euro.
Diversamente, a fronte di inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15% è corrisposta una prestazione una tantum rivalutabile. La prestazione è attualmente pari a 337,41 euro.
Invece, nel caso in cui dall’infortunio derivi, direttamente o indirettamente, la morte dell’assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Per gli infortuni mortali accaduti in ambito domestico è prevista la corresponsione a favore dei superstiti degli assicurati deceduti di un assegno una tantum rivalutabile annualmente. In mancanza dei superstiti, il predetto assegno una tantum può essere erogato a favore di chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, nel limite d’importo dell’assegno una tantum. L’importo dell’assegno è attualmente pari a 11.612,92 euro.
Infine, nel caso di eventi mortali, è prevista una prestazione “una tantum” a carico del Fondo vittime gravi infortuni. Attualmente l’importo varia da un minimo di 9.000 euro nel caso di un unico superstite a un massimo di 24.000 euro nel caso di più di 3 superstiti.
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