Come noto, in sostituzione del Reddito di cittadinanza, è stato istituito l’Assegno di inclusione (ADI). La misura, a partire dal 1° gennaio 2024, è destinata ai nuclei familiari nei quali sono presenti figli minori, disabili, componenti con almeno sessant’anni di età o in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari.
Pertanto, cambiano le regole per i nuclei familiari per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza al 31 dicembre 2023 e ai quali l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) veniva corrisposto come quota integrativa dello stesso Reddito.
In particolare, per coloro che non hanno presentato la domanda di AUU, la relativa prestazione continua a essere erogata sulla carta RdC per l’intero importo spettante, senza soluzione di continuità, sino alla mensilità di febbraio 2024, tenuto conto dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido al 31 dicembre 2023.
Con il nuovo Messaggio 19 gennaio 2024, n. 258, l’Inps comunica che, a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico.
L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU.
Infine, l’Istituto ricorda che la domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati, che saranno corrisposti con successivo conguaglio. In assenza dell’ISEE in corso di validità, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.
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