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Assegno unico e universale: come regolarizzare attestazione ISEE con omissioni o difformità

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By patronato2

L’importo mensile dell’Assegno unico e universale (AUU) è attribuito sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare beneficiario della prestazione.

Pertanto, la domanda di Assegno è istruita e liquidata dall’Inps sulla base dell’attestazione ISEE, anche nel caso di omissioni o difformità (c.d. ISEE difforme), relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati. Il richiedente può infatti avvalersi dell’ISEE “difforme”, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Con il Messaggio 1° agosto 2023, n. 2856, l’Inps ha ricordato che l’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:

  • presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;
  • richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;
  • presentare alla Struttura Inps territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione.

Il Messaggio dettaglia inoltre la documentazione giustificativa con riguardo al patrimonio immobiliare o al reddito omesso/difforme.

L’Istituto sottolinea che, a partire dalla competenza di settembre 2023, la presenza di omissioni o difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021.

L’utente sarà informato dall’Inps mediante apposita comunicazione che segnala le omissioni o le difformità da regolarizzare.

In caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità, la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).

In questo caso, l’importo dell’Assegno sarà commisurato al valore dell’indicatore ISEE calcolato in base alla DSU priva di difformità e saranno corrisposte le integrazioni eventualmente spettanti con riguardo alle mensilità erogate al minimo.

In modo analogo, anche nei casi in cui il cittadino esibisca opportuna documentazione probante la regolarità dell’ISEE, validata dalla Struttura INPS territorialmente competente, oppure presenti un ISEE di rettifica del precedente, verranno corrisposte le integrazioni eventualmente spettanti per le precedenti mensilità erogate al minimo.

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