A decorrere dal 1° gennaio 2015 l’INPS gestisce le domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto.
Il beneficio è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. In entrambi i casi, per poter richiedere l’assegno deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ove siano ricompresi nel nucleo familiare (quadro a) anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
In base alla normativa vigente, le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate. Ne consegue che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.
L’INPS comunica con Messaggio n. 4569 del 6 dicembre che, da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato che molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016/2017 ai sensi della Legge n. 190/2014, non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU, utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2018. Ciò ha comportato, per questi ultimi, la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che, stante la durata triennale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto.
Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è pertanto necessario che gli utenti, che avevano in pagamento l’assegno nel 2017, presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
La mancata presentazione della DSU entro tale termine ultimo avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2017 (e in alcuni casi nel 2016 o 2015).
La necessità di rinnovare l’ISEE dal 1° gennaio 2019 riguarda ovviamente anche i beneficiari dell’assegno ai sensi della Legge n. 205/2017.
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