L’INPS, con il messaggio n. 3104 dell’11 agosto 2020 fornisce alcuni chiarimenti sulle domande di assegno di natalità riferite agli eventi di nascite, adozioni e affidamenti preadottivi.
Come anticipato con la circolare n. 26 del 14 febbraio 2020 per gli eventi del 2020 sono state introdotte alcune novità quali una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.
Inoltre, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, a differenza degli scorsi anni, l’assegno di natalità potrà ugualmente essere corrisposto, ma nella misura minima di 80 euro al mese oppure di 96 euro al mese in caso di figlio non primogenito. L’importo dell’assegno potrà successivamente essere integrato della differenza eventualmente spettante, in seguito alla ricezione da parte dell’INPS della dichiarazione ISEE mancante.
Nel caso di attestazione ISEE minorenni rilasciata con omissioni o difformità, il richiedente può regolarizzare la situazione in una delle modalità indicate nella circolare e richiamate nel messaggio.
Per le domande riferite agli eventi precedenti al 2020, continua invece ad applicarsi integralmente la normativa ordinaria di riferimento.
Il messaggio INPS fornisce, inoltre, nuove indicazioni in merito alla sospensione del decorso dei termini previsti dal decreto Cura Italia a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui l’articolo 34 ha previsto che: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.”.
Pertanto, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi verificatisi nel periodo suddetto, ossia avvenuti dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il termine di 90 giorni è rimasto sospeso in applicazione dell’articolo citato, ed ha iniziato nuovamente a decorrere a partire dal 2 giugno 2020. Conseguentemente, tutte le domande di assegno riferite agli eventi verificatisi nel predetto periodo si considerano tempestive se presentate entro 90 giorni a partire dal 2 giugno 2020, ossia entro il 30 agosto 2020.
La medesima sospensione dei termini opera anche per gli eventi antecedenti al 23 febbraio 2020 (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi), e cioè quelli avvenuti sin dal 25 novembre 2019 (ossia nei 90 giorni antecedenti alla data del 23 febbraio 2020). Anche per tali eventi il termine di 90 giorni si intende differito nel senso che le domande si considerano tempestive se presentate entro il 30 agosto 2020.
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