L’INPS, con la circolare 29 dicembre 2020, n. 157, comunica che sono rivalutati, a partire dal 1° gennaio 2021
- sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione
- sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.
Le indicazioni fornite dall’Istituto si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti di:
- coltivatori diretti
- coloni
- mezzadri
- piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari)
- pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
L’Istituto precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:
- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
I limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l’anno 2021:
- 726,11 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;
- 1270,69 euro per due genitori ed equiparati.
Nell’Allegato 1 della suddetta circolare vengono riportate le tabelle dei limiti di reddito.
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