Dal 1° gennaio 2020 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.
Le nuove disposizioni si applicano ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (per cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (per cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
La circolare INPS 9 gennaio 2020, n. 3 precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:
- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
La misura del tasso d’inflazione programmato per il 2019 è stata pari all’1,2%.
Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2020 e per l’intero anno nell’importo mensile di 557,99 euro. In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l’anno 2020:
- 725,39 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- 1269,43 euro per due genitori ed equiparati.
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