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Arriva l’indennità una tantum per i lavoratori part-time in caso di sospensione dell’attività lavorativa

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By patronato2

Il decreto Aiuti ha previsto, per l’anno 2022, il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

Possono accedere al beneficio i titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

Come ulteriori requisiti, il lavoratore interessato non deve essere:

  • titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico;
  • percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  • titolare di un trattamento pensionistico diretto.

 

Con il decreto-legge n. 145/2023 è stata fornita una interpretazione autentica della norma contenuta nel decreto Aiuti, ampliando la platea dei beneficiari della misura.

In particolare, il decreto prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022.

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell’anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane. Valgono infine gli stessi requisiti di ammissibilità al beneficio.

L’indennità una tantum per l’anno 2023 – che non concorre alla formazione del reddito – può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’Inps.

Le domande per l’accesso alle indennità saranno disponibili dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023.

Hai necessità di presentare domanda? Chiama il numero verde 800 180943 oppure contatta la sede a te più vicina.

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