L’INPS, con la circolare 6 settembre 2019, n. 122, fornisce alle amministrazioni iscritte alle Casse pensionistiche della Gestione pubblica indicazioni e chiarimenti relativi alla prescrizione dei contributi dovuti.
La circolare rinvia al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria dovuta dalle amministrazioni pubbliche, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, come stabilito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
La sospensione dei termini di prescrizione si applica alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, quindi alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), alla Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS), alla Cassa Ufficiali Giudiziari (CPUG) e alla Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS).
Sono, pertanto, destinatari delle disposizioni:
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- le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere in questo ambito anche le accademie e i conservatori statali;
- le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
- le regioni, le province, i comuni, le unioni dei comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sono, invece, escluse le contribuzioni pertinenti a:
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- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione Generale Obbligatoria;
- fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza ( TFR/ TFS) ai dipendenti pubblici (Fondo ex INADEL ed ex ENPAS).
Pertanto, la contribuzione dovuta alle Casse pensionistiche sopra indicate, per ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata entro il 31 dicembre 2021, quella per periodi che decorrono dal 1° gennaio 2015 è soggetta ai termini ordinari di prescrizione quinquennali, mentre i versamenti riguardanti dicembre 2015 potranno essere effettuati secondo i termini ordinari di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.
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