Con la circolare n. 36/2018 l’INAIL ha prorogato per il triennio 2018/2020 l’indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma introdotta dalla legge n. 190/2014.
Possono presentare domanda i malati di mesotelioma da causa non professionale, riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare” a lavoratori occupati in lavorazioni dell’amianto e i loro eredi. L’importo della prestazione economica per il triennio 2018-2020 sarà di € 5.600,00.
Inoltre, l’insorgenza della patologia dovrà essere compatibile con i periodi della convivenza. Quindi la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del richiedente in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma.
La novità che riguarda gli eredi, invece, si riferisce al fatto che essi possono presentare la domanda a prescindere dalla circostanza che il de cuius abbia o meno prodotto l’istanza prima della morte. Fino ad ora, in caso di decesso avvenuto successivamente al 1° gennaio 2015, la prestazione poteva essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell’ipotesi in cui il de cuius avesse presentato la necessaria istanza prima della morte. Per gli anni 2018/2020, invece, in caso di decesso del malato, la prestazione verrà riconosciuta a favore degli eredi a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal de cuius.