È attiva la procedura per la presentazione delle domande del Bonus asilo nido 2021.
Di cosa si tratta
E’ un contributo, calcolato fino a un importo massimo di 3.000 euro sulla base dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.
Il beneficio può essere corrisposto per far fronte a due distinte situazioni, ovvero a beneficio di bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2016:
- per contribuire al pagamento delle rette relative alla frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido) Art. 3 DPCM 17 febbraio 2017;
- di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare per l’intero anno solare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).
A chi spetta
Al genitore di minori nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 che ha sostenuto il pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato. Al genitore convivente di minori nati/adottati dal 1° gennaio 2016, con età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare per l’intero anno gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, attestate da pediatra di libera scelta.
Il richiedente deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria: i cittadini in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
- per i cittadini non comunitari è necessario il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).
- relativamente al contributo asilo nido, il richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
- relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Cosa spetta
Per il Bonus asilo nido (art. 3 DPCM 17 febbraio 2017)
L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.
- ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di 10 mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000,00 euro per minore.
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di 10 mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500,00 euro per minore.
- ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di 10 mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500,00 euro per minore.
Il bonus viene erogato per far fronte all’onere delle rette per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati.
Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.
Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc. baby parking) per i quali i regolamenti degli enti locali, prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento previste sono:
- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su c/c bancario;
- accredito su c/c postale;
- libretto postale;
- carta prepagata con IBAN.
Per tutti i pagamenti diversi da bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice Iban.
Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.
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