La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 2023 il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento alla pensione. Tale prestazione è regolata dall’articolo 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92:
Comma 1: Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu’ di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori piu’ anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Comma 2: I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
Pertanto, come specificato con il messaggio 20 gennaio 2021, n. 227, per le nuove decorrenze delle prestazioni di esodo, fino al 2023 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2023, con risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023) il periodo massimo di fruizione può essere elevato fino a sette anni.
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