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Assegno di inclusione: le prime indicazioni Inps

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By patronato2

Con la circolare 16 dicembre 2023, n. 105, l’Inps ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione dell’Assegno di inclusione (Adi), attraverso l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del nucleo beneficiario.

L’Adi è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
  • minorenne;
  • con almeno sessanta anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.

Le categorie dei soggetti da considerare in condizioni di svantaggio sono state individuate dal D.M. n. 154/2023. L’Inps sottolinea che la condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell’Adi.

La circolare Inps, inoltre, dettaglia i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza e i requisiti economici per l’accesso all’Assegno. Si ricorda che il parametro principale consiste nel valore ISEE, in corso di validità, che non deve essere superiore a 9.360 euro.

Il beneficio economico dell’Adi è calcolato su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

  • una integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, o di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese nella domanda;
  • una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, per un importo, ove spettante pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell’ISEE, in corso di validità, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, o di 1.800 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione” (o anche Carta Adi).

La domanda può essere presentata dal 18 dicembre 2023 presso gli Istituti Patronati e, a partire dal 1° gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF).

È importante sottolineare che, ai fini del riconoscimento del beneficio economico dell’Adi, il richiedente, dopo aver presentato la relativa domanda deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), al fine di sottoscrivere il PAD (patto di attivazione digitale) del nucleo familiare.

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda. La domanda si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.

Il beneficio economico dell’ADI, con esito positivo dell’istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente.

Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni, nonché del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare. In particolare, a seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, all’esito positivo dell’istruttoria, i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare.

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