Nel 2023 è stato istituto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, a decorrere dal 2024 (art. 17, co. 1, d.l. n. 48/2023 conv. con mod. in l. n. 85/2023).
Il Fondo riconosce un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.
Il successivo decreto interministeriale 25 settembre 2023 ha affidato all’Inail la gestione delle domande e l’erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo.
Pertanto, l’Inail, con la Circolare 14 novembre 2023, n. 49, ha chiarito i requisiti, le modalità di accesso e la quantificazione del sostegno economico.
AMBITO DI OPERATIVITÀ
Al Fondo hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
L’ambito di operatività del Fondo riguarda gli infortuni:
- avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;
- mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;
- accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico-sportive (giochi della gioventù). Diversamente, sono esclusi gli infortuni in itinere.
L’Inail ha evidenziato che, al fine di verificare le cause e circostanze dell’infortunio, è prevista una specifica procedura di accertamento, che è effettuata dai competenti organi di vigilanza i quali, all’esito della stessa, sono tenuti a trasmettere apposita relazione all’Inail.
I DESTINATARI
I familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono:
- il coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione e
- i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.
Per espressa previsione normativa, al coniuge e ai figli il sostegno spetta con parità di diritto, cioè in parti uguali.
In mancanza di coniuge e figli, hanno diritto ai benefici:
- i genitori, anche adottanti e
- i fratelli e le sorelle.
In mancanza di genitori, fratelli e sorelle, hanno diritto ai benefici:
- gli ascendenti di secondo grado.
In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
IMPORTO DEL SOSTEGNO ECONOMICO
L’importo del sostegno economico a carico del Fondo è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed è determinato per ciascun infortunio mortale in 200.000,00 euro.
Il sostegno economico non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell’erogazione ed è cumulabile con l’assegno una tantum in caso di morte corrisposto dall’Inail ai superstiti degli assicurati.
DOMANDA DI ACCESSO
Gli aventi diritto devono presentare domanda direttamente alla Sede Inail competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio, entro i seguenti termini:
- infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024;
- infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.
EROGAZIONE DEL BENEFICIO
Il sostegno economico è erogato entro trenta giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Il termine suddetto decorre dalla ricezione, da parte della Sede Inail competente, della relazione degli organi di vigilanza che conclude la procedura di accertamento.
Inoltre, contro il provvedimento di diniego dell’ammissione al beneficio emesso dalla Sede Inail è ammesso ricorso gerarchico, che deve essere presentato entro trenta giorni dalla data della notificazione dell’atto impugnato ed è deciso entro novanta giorni dalla data di presentazione.
Hai necessità di inviare domanda? Chiama il numero verde 800 180943 oppure contatta la sede a te più vicina.