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Incentivo al posticipo del pensionamento “Quota 103”: le istruzioni Inps

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By patronato2

La legge di bilancio 2023 ha previsto un incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”).

Pertanto, i lavoratori dipendenti che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a loro carico.

Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS, di conseguenza, sono erogati direttamente al lavoratore in busta paga.

La circolare INPS 22 settembre 2023, n. 82 ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo e i chiarimenti sulla facoltà di rinuncia all’accredito contributivo.

L’incentivo si applica ai lavoratori dipendenti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

  • siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
  • non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (l. n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
  • manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.

Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro.

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