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Esonero contributivo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023: possibile cumulo con altre agevolazioni di esonero

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By patronato2

Il c.d. decreto Lavoro, convertito in legge, ha previsto che, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Tale esonero si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato diversi dal lavoro domestico, nella misura:

  • di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Come anticipato, questa previsione non si applica alla tredicesima mensilità. Pertanto, l’esonero in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, trova applicazione:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

In caso di erogazione della tredicesima mensilità con cadenza mensile, la riduzione contributiva in oggetto trova applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (ossia 2.692 euro/12);
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (ossia 1.923 euro/12).

Tenuto conto di queste precisazioni, con il Messaggio 10 agosto 2023 n. 2924, l’Inps ha chiarito che questo esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET (art. 27, d.l. n. 48/2023).

Inoltre, l’agevolazione in trattazione è cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 137, l. 30 dicembre 2021, n. 234).

In questo caso, sul piano operativo, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.

Laddove ricorrano i presupposti per l’operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”).

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