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Decreto Lavoro convertito in legge: le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

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By patronato2

Il decreto Lavoro (decreto legge 4 maggio 2023 n. 48), convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85, contiene una serie di provvedimenti in materia di lavoro e inclusione sociale. Tra questi:

  1. Rifinanziamento Fondo familiari vittime gravi infortuni

Il Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato rifinanziato per l’anno 2023. Si tratta di una disposizione che innalza i valori previsti dal precedente rifinanziamento stabilito con il decreto ministeriale n. 75/2023. La nuova disposizione, quindi, riporta i risarcimenti per il 2023 in linea con quelli previsti per il 2022.

Contestualmente, è stato presentato ed approvato un emendamento al Decreto Lavoro, che ha disposto l’incremento del Fondo per il 2023 di 5 milioni di euro, con conseguente rideterminazione degli importi riconosciuti per l’anno in corso, e ora si attende l’emanazione di un successivo decreto ministeriale. Le probabili nuove cifre per il 2023, da confermare, sono:

  • 600 euro per nucleo familiare con un solo superstite;
  • 300 euro per nucleo familiare con due superstiti;
  • 000 euro per nucleo familiare con tre superstiti;
  • 700 euro per nucleo familiare con più di tre superstiti.

 

  1. Assegno per l’inclusione

L’assegno per l’inclusione è una nuova misura di sostegno al reddito a garanzia delle necessità di inclusione di alcuni soggetti particolarmente vulnerabili, ossia: componenti di nuclei familiari con disabilità, componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età ovvero – come previsto a seguito di modifiche approvate dal Senato – componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Rispetto al quantum, l’importo dell’assegno integra il reddito familiare fino alla soglia di 6 mila euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, e il beneficio è erogato per massimo 18 mesi, rinnovabili per periodi ulteriori di 12 mesi previa sospensione di un mese.

L’assegno di inclusione può essere richiesto con modalità telematica all’INPS, che informa il richiedente della necessità di effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) al fine di sottoscrivere un Patto di attivazione digitale. La richiesta può essere presentata presso gli Istituti di Patronato o presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l’INPS.

I nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione, dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale, devono aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.  Nell’ambito del percorso personalizzato può essere previsto l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche. L’interessato può altresì svolgere attività di volontariato presso Enti del Terzo Settore.

Ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione, nonché del Supporto per la formazione e il lavoro, è riconosciuto, per ciascun lavoratore, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 100 o del 50 per cento a seconda che l’assunzione sia, rispettivamente, a tempo indeterminato o con apprendistato, o a tempo determinato.

La disposizione riconosce altresì alcuni ulteriori incentivi anche a determinati soggetti a seguito di specifica attività di mediazione svolta per le assunzioni di beneficiari delle predette misure. Si tratta, in particolare, di agenzie per il lavoro, Patronati, enti (anche del Terzo settore), associazioni e imprese sociali.

 

  1. Supporto per la formazione e il lavoro

A decorrere dal 1° settembre 2023, è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro, destinato a coloro che non hanno i requisiti per ottenere l’Assegno di inclusione. Si tratta di una misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale. I beneficiari possono essere i componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui. Possono fare domanda anche coloro che fanno parte di un nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, ma che non sono inclusi nella scala di equivalenza, quindi tutti i maggiorenni non disabili.

In caso di partecipazione e programmi formativi e progetti utili alla collettività, l’interessato riceve un beneficio economico pari ad euro 350,00 per un periodo massimo di 12 mesi.

Il Supporto per la formazione e il lavoro viene richiesto dall’interessato all’INPS con modalità telematiche o tramite gli Istituti di patronato e i CAF.

  1. Tutela degli studenti contro infortuni sul lavoro e malattie professionali

È stato introdotto un sostegno economico in favore dei familiari degli studenti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. Al Tal fine è istituito un Fondo con una dotazione di euro 10 milioni di euro annui per il 2023 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Inoltre, è estesa, in via sperimentale per l’anno scolastico 2023-2024, la tutela assicurativa INAIL degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per ricomprendere tutti gli eventi verificatisi all’interno delle istituzioni scolastiche anche nell’ambito delle attività di insegnamento-apprendimento.

 

  1. Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità

Sono state introdotte misure dirette a promuovere e a realizzare la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di età inferiore a 35 anni, incentivando il coinvolgimento delle stesse nelle attività produttive e nelle iniziative imprenditoriali svolte dagli Enti del Terzo Settore.

Al tal fine, la norma prevede il riconoscimento agli enti suddetti di un contributo per ogni persona con disabilità fino a 35 anni assunta tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023. Le modalità di ammissione e la quantificazione del contributo saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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  1. Interventi in materia di rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro

Sono state apportate alcune modifiche al Testo Unico Sicurezza – TUS (d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche). Tra queste:

  • è stato introdotto l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza;
  • sono estese ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili;
  • è stato stabilito che in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva il medico competente richieda al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuti il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, in modifica dell’articolo 25, comma 1 TUS;
  • tra le finalità degli accordi in materia di sicurezza, è stato inserito il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi stessi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa;
  • i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio (in materia di “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro) e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente;
  • chiunque conceda in uso o noleggi attrezzature senza operatore deve acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

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