La legge di bilancio per il 2022 ha introdotto, in via sperimentale, per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (nella misura del 50%) a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti anche per le lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022.
Con il Messaggio 29 aprile 2023 n. 1552, Inps fornisce le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo nella gestione dei lavoratori domestici.
Si ricorda che l’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Al riguardo, le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la malattia e i permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti della decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022.