L’INPS, con la circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142, aveva disciplinato i rapporti tra la prestazione di disoccupazione NASpI e le somme percepite dai volontari del servizio civile nazionale, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 77/2002. Era stato quindi chiarito che il compenso da servizio civile volontario fosse da ritenersi cumulabile con la prestazione di disoccupazione, ma con abbattimento della stessa nella misura pari all’80% del compenso previsto.
Il D.Lgs. n. 40/2017 ha in seguito abrogato il suddetto decreto. Pertanto, in ragione della nuova qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile ed all’importo del compenso annuo percepito.
Il rapporto di servizio civile universale, infatti, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Le indennità NASpI e DIS-COLL che, in attuazione della precedente legge, erano state ridotte a causa dello svolgimento del servizio civile possono essere riliquidate dalle strutture territorialmente competenti.
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