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Unioni civili: novità su permessi legge 104 e congedi

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By patronato

L’INPS, con la circolare 27 febbraio 2017, n. 38, ha indicato le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge 104/1992 e del congedo straordinario in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, non contemplando la possibilità che l’assistenza fosse prestata ad un parente dell’unito.

Alla luce della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e del primato del diritto dell’Unione europea nei confronti della normativa nazionale, la circolare INPS 7 marzo 2022, n. 36 fornisce ora nuove istruzioni per il riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile e le relative istruzioni contabili.

Per la qualificazione di “convivente” deve farsi riferimento alla “convivenza di fatto” (comma 36 dell’art. 1 Legge n. 76/2016) in base al quale “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile” (comma 3 dell’art. 1 Legge n. 76/2016), dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

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