Come già anticipato all’inizio di febbraio, la legge di bilancio 2021 ha istituito un contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito aventi a carico figli disabili.
Con la circolare 10 marzo 2022, n. 39 l’INPS fornisce le indicazioni operative sulla disciplina della nuova prestazione assistenziale.
Si tratta di un contributo mensile, a domanda, in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili.
La domanda può essere presentata dal genitore che al momento della presentazione risulti cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residente in Italia;
- disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con figli minori è richiesto l’ ISEE minorenni che, in caso di nuclei composti da genitori coniugati, coincide con l’ ISEE ordinario;
- essere disoccupato o monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
- fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE , in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Spetta a uno dei genitori disoccupati o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. L’erogazione del contributo prescinde dalla proprietà della casa di abitazione e non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Si precisa che per:
- “nuclei familiari monoparentali” si intendono i nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
- “genitore disoccupato” si intende la persona priva d’impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro all’anno o da lavoro autonomo 4.800 euro all’anno;
- “genitore monoreddito” si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.
A favore del genitore in possesso dei requisiti è previsto un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il contributo è riconosciuto a seguito della domanda del genitore al quale, in caso di accoglimento, verrà accreditato, con cadenza mensile, un importo di 150 euro al mese per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari rispettivamente:
- 300 euro al mese nel caso di due figli;
- 500 euro al mese nel caso in cui i figli siano più di due.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi ed è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza.
La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica.
Sei in possesso dei requisiti? Chiama il numero verde gratuito 800 180943 oppure contatta la sede a te più vicina.