L’articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2021, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2020.
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