L’INAIL, con circolare n. 6 dell’11 febbraio 2021, illustra le istruzioni dettate in materia di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico alla luce delle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
I soggetti obbligati all’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, sono quelli in possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa fra i 18 e i 67 anni
- esercizio, in via esclusiva , di attività di lavoro in ambito domestico, intese come insieme delle attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare.
Non sono, invece, soggetti all’assicurazione:
- coloro che, alla data del 1° gennaio 2019, hanno un’età inferiore a 18 anni o superiore a 67 anni
i religiosi e le religiose in quanto non fanno parte di un nucleo familiare - i lavoratori utilizzati in LSU; i soggetti che usufruiscono di borse di lavoro, di corsi di formazione, di tirocini formativi e di orientamento per i quali ricorre già l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in quanto, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa
- i lavoratori a part-time (sia orizzontale sia verticale), in quanto svolgono sempre un’attività lavorativa che comporta l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
Hai già attivato l’assicurazione e devi denunciare un infortunio in ambito domestico? Chiama il numero verde gratuito 800180943 oppure contatta la sede a te più vicina.