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Congedo Covid-19 in caso di sospensione didattica in presenza o centri assistenza

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By patronato

L’articolo 22-bis del Decreto Ristori ha previsto un Congedo straordinario per i genitori:

  • dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette zone rosse del territorio nazionale;
  • di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

L’INPS, con la circolare 12 gennaio 2021, n. 2, fornisce indicazioni sui requisiti previsti per la fruizione, la durata del congedo, l’indennizzo delle giornate lavorative e le situazioni di incompatibilità per le due categorie di destinatari tutelate.

L’Istituto comunica che saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo.

Hai bisogno di assistenza? Chiama il numero verde gratuito 800 180943 oppure contatta la sede a te più vicina.

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