L’articolo 22-bis del Decreto Ristori ha previsto un Congedo straordinario per i genitori:
- dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette zone rosse del territorio nazionale;
- di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
L’INPS, con la circolare 12 gennaio 2021, n. 2, fornisce indicazioni sui requisiti previsti per la fruizione, la durata del congedo, l’indennizzo delle giornate lavorative e le situazioni di incompatibilità per le due categorie di destinatari tutelate.
L’Istituto comunica che saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo.
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