E’ stato introdotto in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli.
Si tratta di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dall’ASL competente al verificarsi di casi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
A usufruirne, inoltre, può essere uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente, per periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.
La circolare INPS 2 ottobre 2020, n. 116 fornisce le istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione della misura ed, in particolare, comunica che tale congedo è compatibile con:
- la malattia: in caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo in esame;
- la maternità/paternità: in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo in esame nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile invece fruire di congedo in commento se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità;
- le ferie: la fruizione del congedo in esame è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore;
- l’aspettativa non retribuita: in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo in esame;
- i soggetti “fragili”: la fruizione del congedo in esame da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità – secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 – a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile;
- i permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992: è possibile fruire del congedo in esame nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi Legge 104, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario;
- l’inabilità e pensione di invalidità: la fruizione del congedo in esame è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave, di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
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