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Congedo per emergenza COVID-19: estensione del periodo di fruizione e fruizione in modalità oraria

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By patronato

Il “Decreto Cura Italia” ha introdotto un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La legge 77/2020 ha esteso il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 fino al 31 agosto 2020 dal precedente limite temporale del 31 luglio 2020.

È stato altresì aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo.

Il congedo COVID-19 è fruibile

  • dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato:
  • dai lavoratori iscritti alla Gestione separata:
  • dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al menzionato congedo è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o integrativi dell’infanzia.

Inoltre, è stato incrementato il numero di giorni di permesso L. 104 retribuiti di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020; conseguentemente, per i soggetti aventi diritto ai permessi in questione, è prevista la possibilità di godere, in aggiunta ai tre giorni mensili (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

Nel caso di genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti, possono fruire del congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età.

La legge 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria per i soli lavoratori dipendenti, non anche gli autonomi o gli iscritti alla Gestione separata ed interessa le domande aventi ad oggetto la fruizione di congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

Si rammenta che:

  • il congedo COVID-19 in modalità oraria è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore per lo stesso minore. Risulta, invece, compatibile con la fruizione di congedo parentale ad ore da parte dell’altro genitore per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. Risulta, altresì, compatibile, per il soggetto richiedente, fruire nello stesso giorno di congedo COVID-19 ad ore e di congedo parentale ad ore;
  • il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile anche con riposi giornalieri della madre e del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore;
  • il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi L. 104, del prolungamento del congedo parentaleo del congedo straordinario; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

 

La domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”.

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore dichiara:

  • il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria;
    il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare.

Tale periodo dovrà essere ricompreso all’interno dell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

 

L’INPS, con la Circolare n. 99 del 3 settembre 2020, ha fornito le indicazioni circa l’estensione del periodo di fruizione del congedo in esame e la fruizione in modalità oraria.

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