L’INPS, con il messaggio n. 2975 del 28 luglio 2020, ha illustrato le modalità di attuazione dei due diversi meccanismi di decurtazione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza, ovvero:
- decurtazione mensile: nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni arretrate), lo stesso viene decurtato fino a un massimo del 20%, nella mensilità successiva;
- decurtazione semestrale: è decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l’ammontare complessivo non speso, ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso.
Il messaggio INPS chiarisce, inoltre, la disciplina comune delle stesse decurtazioni in caso di sospensione nell’erogazione o cessazione del beneficio.
In particolare, in caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc ovvero di decurtazione di intere mensilità di beneficio, nonché di sospensione delle erogazioni del beneficio per altra motivazione, le decurtazioni mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
In caso di cessazione del beneficio, invece, decorso un semestre dall’ultima erogazione, il Gestore della carta provvede in ogni caso alla disattivazione della stessa, indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue.
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