Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto un congedo per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19. Possono usufruire del congedo Covid-19 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Lo stesso decreto ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso legge 104.
L’INPS, con la circolare 8 luglio 2020, n. 81, indica le novità introdotte dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) riguardo:
- alla durata del congedo Covid-19 per cui il periodo in cui è possibile fruire dello stesso decorre dal 5 marzo 2020 e termina il 31 luglio 2020, superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020;
- all’ampliamento del periodo di fruizione dello stesso, nonché all’estensione dei permessi legge 104, aumentato di ulteriori 12 giorni, usufruibili a maggio e a giugno.
Nella circolare, infine, si rappresentano, fermi restando il principio di alternatività tra le misure e l’arco temporale di riferimento (dal 5 marzo al 31 luglio), i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:
- in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.
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