Reddito di Emergenza: requisiti e presentazione della domanda

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By patronato

Il Reddito di Emergenza, istituito dall’articolo 82 del Decreto Rilancio, è un’altra misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I nuclei in possesso di determinati requisiti possono richiedere il Reddito di Emergenza all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.

Con la circolare 3 giugno 2020, n. 69 l’Istituto illustra i requisiti necessari, ovvero:

A) I requisiti di residenza: il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza;

B) I requisiti economici: i requisiti economici sono relativi all’intero nucleo familiare. Si ricorda che il nucleo è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto. Tanto premesso, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici:

  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa ed è riferito al mese di aprile 2020, per cui  la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne. Diversamente da quanto avviene con il Reddito di Cittadinanza, tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto al Rem:
Composizione nucleo Scala di equivalenza Importo Rem
Un adulto 1 400 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro
Tre adulti e due  minorenni di cui un componente è disabile grave 2.1** 840 euro

*la scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.

**la scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2. ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro. Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, all’atto della presentazione della domanda, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

La circolare INPS precisa le incompatibilità del Rem.

Hai bisogno di assistenza per presentare domanda? Chiama il numero verde gratuito 800180943 oppure contatta la sede a te più vicina.

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