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Gestione Separata: nuovo requisito per maternità, paternità e congedo

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By patronato

L’INPS, con la circolare 3 giugno 2020, n. 71, illustra la novità introdotta dal D.L. 3 settembre 2019, n. 101, in materia di indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

La legge ha modificato il requisito contributivo necessario per l’accesso alle tutele della maternità. Nello specifico, la norma dispone che l’indennità di maternità o paternità e il congedo parentale siano corrisposti a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino accreditati alla Gestione Separata contributi pari a una mensilità nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. In precedenza il requisito utile era pari a tre mensilità di contribuzione.

Restano invariati il periodo di riferimento dei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, l’aliquota di calcolo e l’applicazione dell’automaticità delle prestazioni.

Sono indennizzabili, sulla base dell’unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge 101/2019).

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