Il Decreto “Cura Italia”, come integrato dal decreto Rilancio, prevede che dal 17 marzo 2020 fino alla scadenza del termine di cinque mesi il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e non può, quindi, avviare le relative procedure di licenziamento.
L’INPS, con il messaggio 1° giugno 2020, n. 2261, informa che è possibile accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI da parte dei lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal legislatore.
Il messaggio INPS precisa, infine, che le disposizioni normative richiamate non si applicano nei casi di rapporti di lavoro domestico e di collaborazione coordinata e continuativa.
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