Dall’8 marzo al 31 agosto 2020 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis, decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, che impongono la verifica di inadempienza dei debiti esattoriali da parte di pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo di importo superiore a 5.000 euro. Come spiega l’INPS con il messaggio 29 maggio 2020, n. 2255, si tratta di una delle misure previste dal Decreto Rilancio per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Dal 19 maggio, data di entrata in vigore del decreto, al 31 agosto 2020, non vanno quindi effettuate le verifiche di inadempienza dei debiti esattoriali prima del pagamento.
Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto, l’agente della riscossione non ha notificato il pignoramento. Eventuali accantonamenti effettuati per effetto di inadempienza del beneficiario, per i quali non sia pervenuto atto di pignoramento entro il 19 maggio, sono resi disponibili per il pagamento.
Restano validi, invece, gli accantonamenti effettuati ove siano stati notificati gli atti di pignoramento entro il 19 maggio.
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