L’INPS, con la circolare 29 maggio 2020, n. 66, fornisce istruzioni amministrative in merito alla proroga per il mese di aprile delle indennità Covid-19, alla luce delle disposizioni del Decreto Rilancio.
La circolare indica, inoltre, i termini di presentazione delle domande (3 giugno 2020), le modalità di erogazione delle indennità e le nuove categorie di beneficiari.
Il beneficio economico, erogato dall’INPS, non concorre alla formazione di reddito ed è riconosciuto ai soggetti che hanno già fruito per il mese di marzo 2020 della misura a sostegno del reddito:
- liberi professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori dello spettacolo.
I lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19 e hanno percepito il beneficio non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di aprile 2020.
Devono, invece, presentare domanda le seguenti categorie:
- i lavoratori dello spettacolo di cui al punto 2) del paragrafo 5 della circolare;
- i lavoratori che siano titolari di assegno ordinario di invalidità, come specificato in materia di incumulabilità delle indennità in oggetto.
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