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Indennità COVID-19 e nuovi termini per le domande di disoccupazione

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By patronato

L’INPS, con Circolare n. 49 del 30 marzo, fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di:

  • lavoratori autonomi;
  • liberi professionisti;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori subordinati

le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.

 

Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

  • è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020
  • compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Incompatibilità: non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie

  

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO

  • è rivolta ai lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e iscritti Enasarco. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese:
  • le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola
  • nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Incompatibilità: non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie

 

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

  • è rivolta ai lavoratori dipendenti
  • con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali
  • che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Incompatibilità: non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.

 

Indennità ai lavoratori del settore agricolo

  • in favore degli operai agricoli a tempo determinato – purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo
  • piccoli coloni e compartecipanti familiari

Incompatibilità: non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

 

Indennità lavoratori dello spettacolo

  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo
  • devono essere stati versati nell’anno 2019, allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, almeno 30 contributi giornalieri da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.

Incompatibilità: non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

 

PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA NELL’ANNO 2020
La domanda di disoccupazione agricola di competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, è prorogato al 1° giugno 2020.
  

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL
Il termine di 68 giorni – a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpI e di DIS-COLL – è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
La suddetta proroga del termine di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL è prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
 

RIESAME D’UFFICIO DOMANDE PRESENTATE FUORI TERMINE
Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle disposizioni normative precedentemente illustrate.

 

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Chiama il numero verde 800 180943 oppure contatta la sede a te più vicina.

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