Con la Circolare n. 3/2019 l’ANPAL rende note le istruzioni operative per l’attuazione da parte dei centri per l’impiego delle disposizioni di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del suddetto decreto legge, l’erogazione del reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte di tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, nelle modalità di cui al medesimo articolo, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
Pertanto, sono esclusi dall’obbligo di inserimento nel suddetto percorso i componenti del nucleo familiare che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) non siano maggiorenni;
b) siano occupati;
c) frequentino un regolare corso di studi
d) siano beneficiari della pensione di cittadinanza;
e) siano titolari di pensione diretta;
f) abbiano età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico;
g) le persone con disabilità, accertata dalle competenti commissioni mediche. Resta ferma tuttavia la possibilità – per i componenti con disabilità dei nuclei familiari beneficiari – di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale; i componenti con disabilità possono pertanto manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge n. 68/1999.
Possono altresì essere esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, connessi alla fruizione del RdC le seguenti categorie di persone:
a) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE;
b) i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi – DPR n. 917/1986);
c) coloro che frequentano corsi di formazione;
d) ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997.
Per quanto concerne i lavoratori occupati occorre specificare che i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo, da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi – DPR n. 917/1986) non sono esclusi dagli obblighi, ma possono esserne esonerati.
Sono, invece, tenute alla stipula del patto per il lavoro le seguenti categorie di soggetti:
a) i componenti dei nuclei familiari beneficiari che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato, per i quali sussista uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del RdC:
i. siano privi di occupazione da non più di due anni;
ii. siano beneficiari della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o ne abbiano terminato la fruizione da non più di un anno;
iii. abbiano sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l’impiego;
b) i componenti dei nuclei familiari beneficiari di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
c) i componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui alla lettera a), tenuti a rendere la DID;
d) i componenti dei nuclei familiari convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni, per i quali, in esito alla valutazione preliminare dai medesimi svolta, siano risultati bisogni prevalentemente
connessi alla situazione lavorativa.
Le suddette categorie devono stipulare un patto per il lavoro e a loro ANPAL attribuisce l’assegno di ricollocazione, secondo le modalità operative previste dalla delibera Consiglio di amministrazione di ANPAL, ed entro il periodo previsto dal predetto decreto. Il patto per il lavoro va stipulato presso i centri per l’impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, e deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti in capo al beneficiario.
La Circolare n. 3/2019 al paragrafo 4.1 illustra le istruzioni operative inerenti la convocazione effettuata dal centro per l’impiego competente: si precisa che il criterio di assegnazione del centro per l’impiego avviene in base alla residenza e non il domicilio.
SANZIONI: si rimanda al paragrafo 7.4 e successivi per le sanzioni previste in caso di rifiuto delle offerte di lavoro.
Per qualsiasi dubbio, non esitare a contattare il numero verde gratuito 800180943 oppure trova la sede a te più vicina.