Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) n. 178 del 19 aprile scorso ha previsto l’incentivo “Occupazione sviluppo Sud”. Tale beneficio è destinato a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati, con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni “meno sviluppate”, ovvero:
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Puglia
- Sicilia
e nelle regioni “in transizione”, ovvero:
- Abruzzo
- Molise
- Sardegna.
L’agevolazione spetta, nei limiti delle risorse stanziate, per le assunzioni effettuate nel corso del 2019 a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle regioni sopra indicate, indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
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