L’INPS, con la circolare 28 marzo 2019, n. 47, fornisce istruzioni sulle nuove disposizioni previste dalla legge di bilancio 2019 riguardo le domande di prepensionamento dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici.
La domanda interessa i soggetti che hanno cessato l’attività lavorativa, anche in costanza di fallimento, per i quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) in forza di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015.
I destinatari accedono al prepensionamento con un’anzianità contributiva di 32 anni, aumentata di un periodo non superiore a tre anni, fino a un massimo di 35 anni, maturata entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Le domande di prepensionamento presentate entro il 2 marzo 2018 possono perciò essere accolte e riesaminate nel limite di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e nel limi te di un milione di euro per il 2023.
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