Con il messaggio 5 marzo 2019, n. 909 l’INPS ha fornito chiarimenti sull’erogabilità della prestazione di disoccupazione NASpI ai detenuti che lavorano alle dipendenze dell’istituto penitenziario.
La Corte di Cassazione ha affermato che questa attività lavorativa, legata alla funzione rieducativa e di reinserimento sociale, prevede una graduatoria per l’ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione e avvicendamento. Pertanto, questi non possono però essere assimilati ai periodi di licenziamento che danno diritto all’indennità di disoccupazione.
Ai detenuti che lavorano all’interno e alle dipendenze dell’istituto penitenziario, quindi, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività. L’indennità di disoccupazione da licenziamento spetta invece nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato svolto con un datore di lavoro diverso dall’amministrazione penitenziaria.
Gli istituti penitenziari sono comunque tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze. La contribuzione sarà utile, nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall’istituto penitenziario, ai fini della prestazione di disoccupazione NASpI.
I detenuti che già godevano della NASpI, infine, continuano ad averne diritto anche durante il periodo di detenzione, salvi i casi di revoca giudiziale della prestazione.
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